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FABBRICATI RURALI

Per i fabbricati rurali, variazioni catastali entro il 1° ottobre

Il DL sulla spending review proroga al 1° ottobre 2012 il termine entro cui comunicare la variazione catastale dei fabbricati rurali

C’è tempo fino al 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre 2012 cade di domenica) per comunicare la variazione catastale dei fabbricati rurali già iscritti in Catasto fabbricati, classificati in categorie diverse da A/6 per le abitazioni e D/10 per quelli strumentali all’esercizio delle attività agricole.

La richiesta è volta a ottenere che all’immobile venga attribuita:
- la categoria A/6, se si tratta di immobile rurale ad uso abitativo;
- la categoria D/10, se si tratta di immobile rurale ad uso strumentale.

La proroga è contenuta nell’art. 3, comma 19 del DL 6 luglio 2012 n. 95 (Decreto “spending review”). L’adempimento in questione, la cui scadenza ante differimento era fissata al 2 luglio 2012 (in quanto il 30 giugno era sabato), è previsto dall’art. 29, comma 8 del DL 216/2011, conv. con modificazioni nella L. n. 14/2012.
La comunicazione di variazione catastale riguarda soltanto i fabbricati rurali già iscritti nel Catasto fabbricati. Per quelli iscritti nel Catasto terreni, infatti, l’accatastamento mediante la procedura DOCFA dovrà essere eseguito entro il 30 novembre 2012. le domande possono essere presentate direttamente agli Uffici provinciali della Agenzia del Territorio, oppure mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata a/r.

L’adempimento, si ricorda, non ha alcun effetto ai fini dell’IMU, ma riguarda soltanto l’ICI (i fabbricati rurali erano esenti dall’imposta comunale) e si rende necessario per mettersi al riparo dall’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la natura di fabbricato rurale è condizionata dalla classificazione catastale in A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali (cfr. fra le altre, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 agosto 2009 n. 18565 e n. 18570, Cass. 20 ottobre 2011 n. 21765 e 5 marzo 2012 n. 3420) e soprattutto per risolvere le controversie in commissione tributaria.

Conseguentemente, l’art. 7, commi 2-bis e ss. del DL n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, nel recepire il nuovo orientamento della Suprema Corte aveva stabilito espressamente che, ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati, i soggetti interessati possono presentare all’ufficio locale dell’Agenzia del Territorio (originariamente entro il 30 settembre 2011), una domanda di “variazione della categoria catastale” per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10.  tale norma è stata abrogata dal 1° gennaio 2012 e quindi ai fini dell’IMU, la categoria catastale è irrilevante, mentre assume rilievo la natura e la destinazione del fabbricato. La domanda deve essere corredata da un’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale il richiedente attesta che l’immobile “possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità” di cui al vigente art. 9 del DL n. 557/1993.

Domanda di variazione con effetto retroattivo

Sebbene risulti incomprensibile la sentenza della C.T. Reg. di Milano n. 77/1/12 del 24 maggio 2012 secondo cui la variazione catastale non avrebbe effetti retroattivi, la volontà del Legislatore di emanare una norma con efficacia retroattiva si evince dalla stessa norma nel punto in cui dispone che i requisiti di ruralità devono sussistere “in via continuativa” per 5 anni, che coincidono con le annualità d’imposta oggetto sia di accertamento da parte dei Comuni, sia di rimborso da parte dei contribuenti (art. 1, commi 161 e 164, della L. n. 296/2006). L’efficacia retroattiva è stata precisata anche dall’art. 7 del DM del 26.07.2012. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, ha firmato il decreto che fissa le modalità per l’inserimento dei fabbricati rurali oggetto delle domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 (classe “R”) e D/10, sia pure con qualche mese di ritardo rispetto al termine previsto. Tale decreto, datato 26 luglio 2012 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sostituisce il contenuto del precedente DM 14 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011. Rimangono invece ferme e quindi valide le precisazioni fornite dall’Agenzia del Territorio con circolare n. 6/T del 22 settembre 2011, anche se prevediamo un nuovo documento di prassi che illustri ulteriormente la delicata materia.

Passando in rassegna i 7 articoli del provvedimento ministeriale, un posto di primo piano meritano le seguenti previsioni:
- i fabbricati rurali diversi da quelli censiti nella categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) vanno iscritti con un’apposita annotazione;

- la domanda di variazione catastale è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità delle costruzioni destinate ad uso sia abitativo, sia strumentale, con esclusione dei fabbricati già accertati nella categoria D/10;

- l’autocertificazione, necessaria ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, deve contenere la dichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), che l’immobile possiede “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda” i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del vigente DL n. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994);

- il mancato riconoscimento del requisito di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata da parte del Comune impositore competente o dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato al soggetto interessato. Quest’ultimo potrà impugnare il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della notificazione;

- nei territori in cui il catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ove vige il sistema tavolare o del libro fondiario, le attribuzioni previste dai commi 14-bis (presentazione delle domande di variazione catastale) e 14-ter (fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012) dell’art. 13 del citato DL n. 201/2011 (“decreto Monti”) sono svolte dalle medesime Province;

- la presentazione delle domande di variazione e l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Quest’ultima disposizione fa venire in mente la sentenza n. 77/01/12, con la quale la Commissione tributaria regionale di Milano ha erroneamente ritenuto che la sopravvenuta richiesta di riconoscimento del requisito di ruralità “non può avere valore retroattivo”, giacché l’autocertificazione di una destinazione rurale nei cinque anni anteriori non può “modificare il dato catastale”.
Come avevamo anticipato, la norma sopravvenuta (art. 7, comma 2-bis, del DL n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011) ha inteso porre fine al riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati (abitativi e strumentali) mediante la presentazione delle domande di variazione catastale da parte dei soggetti interessati, offrendo di fatto a partire dall’annualità 2006 la possibilità di precisare qualità o natura dell’immobile per l’esclusione (e non esenzione) dal pagamento dell’ICI. Questa linea interpretativa sembra ora avvalorata dal provvedimento in commento. Viene inoltre confermato che ai fabbricati rurali destinati ad abitazione e a quelli strumentali è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.

Il DM precedente prevedeva che a seguito del ricevimento delle domande, attribuivano la categoria catastale D, mantenendo la rendita precedentemente attribuita per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa. Ad esempio un ufficio di una azienda agricola avrebbe modificato la categoria da A10 in D10. Il nuovo decreto, invece, dispone che per le costruzioni diverse da quelle censibili nella categoria D10 è apposta una specifica annotazione di fabbricato rurale. Ne consegue che la base imponibile ottenuta con l’applicazione dei coefficienti moltiplicatori porterà ad una diversa determinazione dell’IMU, quantunque l’aliquota dell’imposta resta pari al 2%.

In secondo luogo, dal momento che la domanda di variazione catastale non ha effetti per l’IMU, ma soltanto per l’ICI (che era applicabile fino al 31 dicembre 2011), non si capirebbe il senso della proroga al 1° ottobre 2012 ad opera dell’art. 3, comma 19 del DL n. 95/2012 se l’adempimento non avesse degli effetti retroattivi; tanto più che la disposizione contenuta nei commi 2-bis e ss. dell’art. 7 del DL 70/2011 è stata abrogata con effetto dal 1° gennaio 2012.
Si ricorda, infine, che le modalità di presentazione all’Agenzia del Territorio delle variazioni catastali sono state stabilite con il DM 14 settembre 2011 (si veda anche circ. Agenzia del Territorio n.
6/2011 e comunicato 21 settembre 2011).

rag. Domenicantonio Cinelli

25.09.2012