Articoli e Pubblicazioni › ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193  -  Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (GU Serie Generale n. 249 del 24-10-2016)

Con la pubblicazione del D.L. n. 193/2016 prende avvio la definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione, prevista nell’art. 6 e detta anche “rottamazione delle cartelle”, propedeutica all’estinzione di Equitalia spa e delle sue partecipate con la nascita di Agenzia delle Entrate-Riscossione sotto il controllo del MEF.

Precisiamo che, durante la fase di conversione del Decreto Legge saranno apportate delle modifiche, di cui nel presente articolo vengono illustrate le novità. (Testo delle modifiche)

Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2016. Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione. Inoltre, chi ha già in corso una dilazione, e si precisa non decaduta o rinnovata, con Equitalia potrà accedere alla rottamazione, a condizione però che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. In tal caso, comunque, non saranno rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.

Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Equitalia Servizi di Riscossione comunicherà al contribuente entro il 31 maggio l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

L’ importo richiesto è, dunque, costituito:

1) dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (ossia vale a dire, a titolo di imposte e tributi, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail);

2) dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

3) dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

4) dalle spese per le procedure esecutive eventualmente non versate già in sede di pagamento della maxi rata nelle rateazioni già concesse;

5) dalle spese di notifica della cartella di pagamento.

Per determinare in via preventiva il costo dell’adesione si può utilizzare la procedura messa a disposizione dal portale del Sole24Ore, con la funzione CALCOLO.

Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.

I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno:

Compilare apposita ISTANZA, indicando per quali cartelle si intende aderire e per quali carichi o tributi specifici contenuti nella stessa, il numero di rate, la modalità di pagamento scelta (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello), e ove ricorre, la rinuncia a tutti i giudizi pendenti per i relativi carichi. 

Presentarla all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 direttamente agli sportelli, a mezzo del servizio postale con raccomandata AR oppure utilizzando la PEC (Posta Elettronica Certificata i cui indirizzi regionali sono indicati a pag. 4 del modulo con esclusione della Sicilia in quanto non opera Equitalia) allegando in tutti i casi copia del documento d’identità, salvo il caso di riconoscimento diretto allo sportello. E’ concessa facoltà al contribuente debitore di poter integrare eventuali istanze presentate precedentemente.

Il pagamento potrà essere effettuato o in un’unica rata oppure in cinque rate trimestrali di cui tre entro il 30.07.2017, 30.09.2017, 30.11.2017 per il 70%, il 30.04.2018 ed infine l’ultima rata entro il 30.09.2018per il restante 30% delle somme complessivamente dovute.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.

 

07.12.2016                                        Cinelli Domenicantonio