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DEDUCIBILITA’ COSTI AUTO AZIENDALI

La stretta fiscale che dal prossimo anno colpirà la deduzione dei costi relativi alle auto aziendali (ridotta dal 40% al 27,5%) e le problematiche sull'utilizzo delle stesse da parte dei soci anche per motivi personali (comunicazione per il 2011 in scadenza il prossimo 15 ottobre), stanno portando molte imprese a preferire l'intestazione delle autovetture direttamente agli amministratori per le società di capitali, agli accomandatari per le sas o ai soci per le snc.

La successiva richiesta alla società del rimborso spese per i chilometri percorsi, infatti, consente la piena deducibilità Ires o Irpef di questi costi, in capo all'impresa, e l'intassabilità delle rimborso, in capo al precettore. Per questi rimborsi, poi, è stato chiarito dalle Entrate che sia possibile dedurre il totale delle tariffa Aci e non solo la parte proporzionale alla percorrenza (risoluzione 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011).
Per le singole trasferte fuori del Comune, sede di lavoro, possono spettare all'amministratore, previa apposita autorizzazione, due tipi di indennità, quella forfettaria e quella chilometrica.
La prima può essere pagata indipendentemente dal fatto che utilizzi la propria autovettura e prevede in generale un rimborso giornaliero di 46,48 euro e di 77,47 euro, se all'estero (articolo 51, comma 5, Tuir). Fino a questo limite non sono tassate in capo all'amministratore, mentre sono sempre deducibili per l'impresa, anche se superiori (istruzioni alla dichiarazione dei redditi relativa al 1996, circolare Entrate 16 luglio 1998, n. 188, risposta 9, Assonime 21 ottobre 2008, n. 55).

Le indennità chilometriche, invece, hanno un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (articolo 95, comma 3, Tuir). Le autovetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilindrata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quelle di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1 cc. (decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691).
La risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011, ha chiarito che «per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in Euro al Km calcolato dall'Aci, comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio» (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi). Deve ritenersi superata, quindi, l'interpretazione fornita nella nota della direzione regionale delle entrate del Friuli Venezia Giulia n. 2006-31579-12, che prevedeva l'utilizzo solo della tariffa Aci proporzionale alla percorrenza (quota capitale, carburante, manutenzione, riparazione e pneumatici). Ai fini della deduzione del costo per l'impresa, quindi, si può utilizzato il costo Aci complessivo di esercizio (sempre nei limiti dei 17 o 20 cv), il quale è l'importo massimo deducibile per l'impresa. In capo al percettore, invece, questa indennità non concorre mai a formare il reddito, neanche se si utilizza una tariffa Aci superiore (articolo 51, comma 5, Tuir) e neanche se il rimborso spese analitico, comprensivo anche di altre spese di viaggio e trasporto (aereo o treno) o di vitto e alloggio, supera i 180,76 euro giornalieri (258,23 euro, se all'estero). Questo limite, infatti, riguarda solo la deduzione in capo all'impresa delle spese di vitto e alloggio per le trasferte (articolo 95, comma 3, Tuir).

Ai fini Irap, i soggetti Ires deducono interamente i costi relativi alle autovetture inerenti, secondo i principi contabili, non essendo applicabili i limiti dell'articolo 164, Tuir, ma se l'inerenza è dubbia, comunque, è possibile adeguarsi alle regole del Tuir anche ai fini Irap (circolari 16 luglio 2009, n. 36/E e 22 luglio 2009, n. 39/E). Sono, comunque, indeducibili gli interessi passivi sui relativi finanziamenti o leasing. Sono indeducibili Irap le indennità chilometriche rimborsate agli amministratori per le trasferte (circolari 4 giugno 1998, n. 141/E e 26 luglio 2000, n. 148/E, paragrafo 2.2.2).

Il taglio della deduzione dei costi delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti riduce la convenienza per le imprese ad intestarsele. Diviene preferibile, seppur di poco, l'erogazione ai dipendenti delle indennità chilometriche per le trasferte effettuate con le vetture personali. Ciò, però, si scontra con lo svantaggio in capo al dipendente, che sarebbe costretto ad acquistare l'auto, senza riuscire a coprire i costi di acquisto, gestione e carburante con i rimborsi spese Aci.

Come detto in apertura dal prossimo anno, ovvero a partire dal 1 gennaio 2013, i costi relativi alle auto aziendali potranno essere dedotti al 27,5% e non più al 40% ma resta all'80% per gli agenti con il limite di costo di € 25.822,84 (con deduzione fiscale max pari ad € 20.658,28). Questa riduzione incide anche sull'importo massimo di deduzione del costo di acquisto (anche con finanziamento o leasing), che passerà da 7.230,40 euro a 4.970,90 (costo massimo riconosciuto fiscalmente di 18.075,99 euro per 27,5%). Anche per i noleggi a lungo termine, la deduzione del canone in senso stretto non potrà superare 994,18 euro annui (costo massimo fiscale di 3.615,20 euro per il 27,5%). Queste regole valgono sia per i veicoli non assegnati ai dipendenti sia per quelli assegnati per uso solo aziendale (tranne veicoli per taxi, scuole guida o noleggio, deducibili ancora al 100%).

Grazie alla tassazione del fringe benefit in capo al dipendente (rimasto invariato anche per il 2013), invece, la deduzione è maggiore per le auto assegnate ad «uso promiscuo» (lavoro e tempo libero). Infatti, se l'auto viene concessa ai dipendenti in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta (più di 183 giorni l'anno, ai sensi dell'articolo 164, comma 1, lettera b-bis del Tuir), dal 2013 la deduzione è del 70% (non più del 90%). In capo al dipendente, il reddito tassato in busta paga va aumentato del compenso in natura per l'utilizzo privato, pari al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa Aci, al netto delle eventuali trattenute al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir, non modificato dalla riforma del lavoro).

Per le vetture aziendali, assegnate o meno al dipendente, l'Iva resterà detraibile al 40% anche per il prossimo anno.
Non vi è alcun compenso in natura, invece, se il dipendente utilizza la propria autovettura per le trasferte fuori dal comune sede di lavoro (non per il tragitto casa-lavoro). Inoltre, previa apposita autorizzazione, gli possono essere riconosciute le indennità chilometriche (km per tariffa Aci), le quali non sono tassate in capo al percettore, neanche se l'auto utilizzata ha una potenza superiore a 17 cavalli fiscali (20 se diesel) e si utilizza la relativa tariffa Aci (articolo 51, comma 5 del Tuir). Questo costo è deducibile in capo all'impresa (articolo 95, comma 3 del Tuir), invece, solo nel limite delle suddette tariffe Aci.

Si tratta dello stesso meccanismo previsto per gli amministratori di società di capitali, gli accomandatari di sas e i soci di snc, per i quali conviene fiscalmente l'intestazione personale dell'auto e la richiesta dei rimborsi chilometrici alla società. A differenza di questi soggetti, però, per analizzare la convenienza tra l'auto aziendale o quella del dipendente, non è sufficiente considerare i soli aspetti fiscali cumulati tra azienda e percettore, ma è necessario analizzare separatamente le situazioni finanziarie dei due soggetti.

Nell'esempio riportato in basso, si nota che l'acquisto dell'auto da parte del dipendente e la deduzione delle indennità chilometriche conviene all'azienda per 4.505,15 euro, ma il dipendente ha un aggravio di costi di 503,41 euro. Considerato il limitato vantaggio aziendale per l'ipotesi "auto del dipendente", difficilmente si modificherà la politica aziendale sul tema, anche se va rilevato che questa convenienza non c'era prima della stretta attuata dalla riforma del lavoro. Se all'esempio si applica la deduzione del 90% ai costi auto, infatti, le spese sostenute dall'azienda, nei cinque anni e al netto del risparmio fiscale, sarebbero state di 56.938,36 euro (e non di 61.514,77 euro come sarà dal 2013), che confrontate con quelle dell'ipotesi "auto del dipendente", pari a 57.009,61 euro, consentivano di preferire l'acquisto dell'auto aziendale, seppur per un importo minimo.

 06.09.2012