Articoli e Pubblicazioni › DECORRENZA AUTOMATICA INTERESSI DI MORA

ADEMPIMENTI CONTABILI

IMPRESE PAGAMENTI OLTRE 30 GG. CON ADDEBITO AUTOMATICO DEGLI INTERESSI DI MORA

Pagamenti più puntuali per tutte le transazioni commerciali, con l’entrata in vigore ed a partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2013, delle nuove norme disposte dal Dlgs 192/2012 di recepimento della direttiva comunitaria 2011/7/UE contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

La nuova disciplina riguarda tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo tra imprese ovvero tra queste ultime e la Pubblica Amministrazione. Nella nozione di impresa rientrano anche i professionisti, ovvero anche i soggetti che esercitano un’attività professionale indipendente. La direttiva ha quale ratio quella di tutelare i soggetti economici più deboli contrattualmente ed evitare posizioni dominanti delle imprese sui propri fornitori, in particolare quando si tratta di imprese micro o pmi.

Entrando nei dettaglio il Dlgs 192/212 estende, a tutte le transazioni commerciali, le regole imposte nel settore agricolo (ved. articolo), di cui all’art. 62 del Dl 1/2012 ma con alcune differenze che ne contraddistinguono le diversità e che sono:

 1. il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data i ricevimento della fattura, ovvero mancando la data certa della spedizione o consegna della fattura dalla data di richiesta el pagamento o se anche quest’ultima manca dalla data di spedizione o consegna della merce che risulta dal DdT o altro documento equipollente. Tale termine può essere diversamente pattuito fino ad un max di 60 gg. con la semplice pattuizione espressa, con clausola da provarsi per iscritto scritta, oltre tale termine occorre provare che la clausola non manifesta un comportamento dominante o comunque gravemente iniquo per il creditore.

2. il creditore matura il diritto agli interessi moratori a decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla fine del periodo stabilito nel contratto. Se data di scadenza e di pagamento non sono contrattualizzati gli interessi moratori decorrono comunque senza che sia necessario la costituzione in mora.

03.12.2012