Articoli e Pubblicazioni › LA DETRAZIONE FISCALE NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

IRPEF

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero edilizio

L’agevolazione, che consiste nella detraibilità dall’IRPEF lorda di una percentuale (41%, 36% o 50%) delle spese sostenute per l’effettuazione di taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, introdotta dall’art. 1 della L. n. 449/97 (Finanziaria per il 1998), è “a regime” dal 1° gennaio 2012 ed è contenuta nel nuovo art. 16-bis del TUIR.

L’art. 11 comma 1 del Decreto “crescita e sviluppo” (DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134) ha stabilito che, per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio è elevata al 50%. Per lo stesso periodo, anche l’ammontare massimo detraibile delle spese per interventi di recupero edilizio è incrementato da 48.000 euro a 96.000 euro.

Riassumendo le ultime novità in materia, con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico, in quanto per le persone fisiche vige il “principio di cassa”), l’agevolazione sarà pari al:
- 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;
- 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).

Con riferimento al limite massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia ribadisce che, per il periodo d’imposta 2012, quindi per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, all’ammontare massimo di 96.000 euro devono essere scomputate le spese già sostenute alla predetta data (comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%), mentre per il periodo d’imposta 2013, quindi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, al fine determinare l’ammontare massimo di 96.000 euro si deve tenere conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.

Se, ad esempio, al 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare di 50.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d’imposta 2013 non potranno beneficiare dell’agevolazione.

L’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, residenti o meno in Italia, che sono proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali (quali uso, usufrutto, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, soci di cooperative a proprietà indivisa, imprenditori individuali (per gli immobili che non sono beni strumentali o merce), società di persone (società semplici, snc, sas ed enti ad esse equiparati) e le imprese familiari.
La detrazione spetta anche al familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile (a condizione che sostenga le spese e i bonifici e le fatture siano a lui intestate) oppure al futuro acquirente dell’immobile.

Possono fruire del beneficio fiscale gli interventi:
- di recupero edilizio;
- di ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- di eliminazione delle barriere architettoniche (hanno ad oggetto ascensori e montacarichi, ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- contro il compimento di atti illeciti (come l’installazione di porte blindate o rinforzate, di casseforti a muro, di fotocamere o cineprese collegate a centri di vigilanza privati, di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline e così via);
- di cablatura degli edifici;
- contro l’inquinamento acustico;
- di adozione di misure antisismiche;
- di bonifica dall’amianto;
- per evitare gli infortuni domestici. L’Agenzia precisa che l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante), mentre non compete il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza. Rientrano in questa fattispecie di opere agevolabili l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano;
- per il risparmio energetico;
- di costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune.

Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione IRPEF nell’ipotesi che il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla normativa:

  1. causale del versamento
  2. codice fiscale del beneficiario della detrazione
  3. partita IVA del beneficiario del pagamento.

Tale assunto viene precisato dall’A.E. nella ris. N. 55/E del 7.06.2011, la quale ammette che la detrazione potrà essere tuttavia salva se il contribuente ripeterà il pagamento all’impresa con un nuovo bonifico contenente i dati corretti.

Pubblicato il 06.09.2012

PER ULTERIORI INFORMAZIONE CONSULTATE LA GUIDA 2012 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE