Articoli e Pubblicazioni › L'IVA E L'AVVOCATO DISTRATTARIO

iva

L’avvocato distrattario non può chiedere l’IVA dovuta dal cliente soggetto passivo

Secondo i giudici di legittimità, il professionista distrattario può richiedere al soccombente soltanto l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’IVA dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, se quest’ultimo è un soggetto passivo e come tale legittimato ad esercitare la detrazione. Con la sentenza n. 13659, depositata il 31 luglio 2012, la Cassazione ha così riaffermato un principio enunciato nella precedente sentenza n. 2474 del 21 febbraio 2012, riguardante la medesima fattispecie. 

Entrando nel merito, la Cassazione ha accolto il ricorso di un’azienda sanitaria locale che aveva sostenuto l’erronea applicazione dell’IVA in favore dell’avvocato distrattario. Negando l’addebito dell’IVA da parte del professionista, si garantisce il rispetto del principio di neutralità dell’imposta. Infatti, come si legge nella sentenza, l’azienda sanitaria locale, parte ricorrente, motiva il proprio ricorso adducendo la violazione dei principi regolatori relativi alla normativa IVA, in particolare il principio della neutralità.

La parte ricorrente sostiene che, “potendo l’imprenditore creditore detrarre l’IVA indicata nella fattura del professionista (avvocato) che lo ha assistito, la debitrice (AUSL) non sarebbe tenuta alla corresponsione dell’imposta. Altrimenti, si verificherebbe un arricchimento ingiustificato dell’ingiungente (leggasi cliente), che da un lato incasserebbe l’IVA rifusagli, dall’altro porterebbe in detrazione l’IVA versata. In definitiva, il professionista distrattario può richiedere al soccombente solo l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta – a titolo di rivalsa – dal proprio cliente, abilitato a detrarla”.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’azienda sanitaria locale e revocato il decreto ingiuntivo limitatamente all’applicazione dell’Iva a favore del difensore di parte resistente.
Sulla questione dell’IVA nel caso delle spese di giudizio a favore di legale distrattario della controparte vittoriosa si è pronunciata anche l’Amministrazione finanziaria, con la C.M. n. 203 del 6 dicembre 1994.

Deroga alla regola generale se il vincitore è soggetto passivo

Agli effetti dell’IVA, secondo il richiamato documento di prassi, il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte, è tenuto anche al pagamento dell’imposta a queste relative. Unica deroga si ha nell’ipotesi in cui il soggetto vincitore sia soggetto passivo di imposta e la vertenza riguardi l’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, avendo quindi titolo di recuperare l’imposta della quale subisce la rivalsa in sede di esercizio del diritto di detrazione di cui all’art. 19 del DPR 633/72.
Conseguentemente, il professionista distrattario può richiedere al soccombente solo l’importo relativo al suo onorario e alle spese processuali, e non anche quello relativo all’IVA che vi afferisce, essendo quest’ultimo dovuto per rivalsa dal proprio cliente.

Pubblicato il 02.09.2012