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DIRITTO TRIBUTARIO

IL VERSAMENTO DELL’IMU E DELLA TASI IN RITARDO

I contribuenti che hanno omesso di versare le rate, in acconto o saldo, dell’IMU entro le naturali scadenze possono provvedervi avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso,di cui all’art. 13 del Dlgs 472/97 modificato dalla Legge del 13/12/2010 n. 220 Art. , 1, comma 637 e segg..

Questo istituto, di notevole portanza in un momento storico in cui diventa sempre più difficile onorare l’art. 53 della Carta Costituzionale nei tempi stabilita dalla normativa fiscale, ha portato una boccata d’ossigeno a tutti quei contribuenti che pur riconoscendo la propria obbligazione tributaria si trovano ad effettuare versamenti d’imposta fuori la scadenza naturale del tributo.

Il vantaggio maggiore è la riduzione della sanzione, pari al 30% ed interessi di mora, attualmente pari al 0,5 % annuo (A decorrere dal 1.1.2011 il tasso legale è 1,5% -Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/12/2010, a decorrere dal 1.1.2012 il tasso legale è 2,5%-Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2010, a decorrere dal 1.1.2014 il tasso legale è 1,0%-Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2013, a decorrere dal 1.1.2015 il tasso legale è 0,5 %-Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/12/2014), che viene ridotta e legata al gap tra la scadenza naturale e quella di assolvimento. Con l’IMU e la TASI anche i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato o i cittadini stranieri che posseggono immobili in Italia possono avvalersi del ravvedimento operoso.

Per questo primo versamento in acconto gli errori, causati da difficoltà di applicazione delle novità normative e scusabili e che determinano un insufficiente o carente, non producono sanzioni così come chiarito dalla Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Per tutte le altre fattispecie di omesso o insufficiente versamento dell’imposta occorre avvalersi del ravvedimento operoso seguendo la seguente tabella:

DATA VERSAMENTO

SANZIONE

INTERESSI

Entro 14 gg. dalla scadenza

0,2% per ogni giorno (max 2,80%)

0

Entro 30 gg. dalla scadenza

3%

0,5 % annuo

Entro 90 gg. dalla scadenza

3,33%

0,5 % annuo

Entro 1 anno dalla scadenza

3,75%

0,5 % annuo

 La scadenza è da riferirsi, quando non è prevista la presentazione della dichiarazione ovvero nella maggioranza dei casi, al termine di versamento dell’imposta sia esso in acconto che a saldo.

Il pagamento della somma dovuta deve essere eseguito con l’utilizzo del modello F24. Per gli italiani non  residenti in Italia ed i cittadini stranieri il pagamento può essere eseguito con le modalità di cui al DM 13 novembre 1995 (bonifico bancario, vaglia postale internazionale ordinario o di versamento in c/c).

Si utilizzano soltanto i codici tributo dell’IMU con esclusione dei codici tributo “3923” e “3924” per tutti i soggetti privati mentre per gli enti pubblici non possono essere utilizzati i codici “357E” e “358E”. Per la TASI vanno utilizzati i codici da 3958 a 3961, per la TARES i codici  da 3944 a 3950 ed per la maggiorazione della TARES  il  codice 3955.

Di seguito i codici tributo, per avvalersi del ravvedimento, da indicare nel mod. F24:

TRIBUTO

CODICE INTERESSI

CODICE SANZIONE

IMU

 

 

TASI

3962 –TASI INTERESSI

3963 –TASI SANZIONE

TARES

3951 –TARES INTERESSI

3952 –TARES SANZIONE

TARES-maggiorazione

3956 –TARES MAGG. INTERESSI

3957 –TARES MAGG. SANZIONE

Si precisa che non è punibile il contribuente che ha eseguito tempestivamente il versamento presso un ufficio diverso da quello competente o che ha commesso errori nella compilazione dei modelli di pagamento come, ad esempio, la errata indicazione del codice tributo o del periodo di riferimento.

Per la regolarizzazione dell’omessa presentazione del modello di pagamento F24 con saldo zero (compensazione orizzontale), è necessario presentare il modello entro un anno e versare la sanzione ridotta fissa pari ad € 19,00.

Altri errori di versamento e compilazione

Andiamo ora a vedere altri tipi di errori che possono essere stati effettuati e come rimediare.

Versamento superiore al dovuto:

Nel caso in cui sia stata versata in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto e non sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l’eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso utilizzando l’eventuale modello messo a disposizione dai comuni oppure inviando richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati i seguenti elementi:

  • Annualità per la/le quale/i viene richiesto rimborso;
  • Generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale e-mail);
  • Imposta correttamente dovuta;
  • Imposta erroneamente versata (allegare fotocopie versamenti eseguiti);
  • Differenza richiesta a rimborso;
  • Motivazioni alla base della richiesta di rimborso;
  • Specificare le modalità preferite di erogazione del rimborso se dovuto. Si possono scegliere due diverse opzioni: 1) accredito in c/c bancario: occorre indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell'intestatario del conto e la sede dell'agenzia di credito; 2) autorizzazione a compensare: nel caso la richiesta di rimborso venga accolta il Comune invierà al contribuente apposita autorizzazione a compensare il credito con un debito d'imposta futura, il contribuente non può eseguire compensazioni su annualità diverse senza previa autorizzazione dell'Ufficio IMU.

Termini di presentazione della domanda di rimborso:
Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, Legge n° 296/2006: “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.”.
Attenzione:
Al comune vanno inviate le richieste di rimborso inerenti anche l'imposta eventualmente versata in eccesso e di competenza statale per gli immobili siti sul territorio comunale di riferimento. L'Ufficio curerà l'istruttoria della pratica di rimborso comunicando allo Stato l'effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del contribuente, lo Stato provvederà ad erogare il rimborso. Per tali fattispecie si attende l'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di appositi decreti che definiscono le modalità di comunicazione degli adempimenti tra enti locali e Stato, sino ad allora l'istanza presentata è da intendersi sospesa non potendo i vari Comune erogare al contribuente somme non direttamente percepite.

il contribuente dovrà presentare l’istanza di rimborso al Comune (e NON all’Agenzia delle Entrate) per ciò che concerne la parte erariale della tassa; per quel che riguarda la quota comunale, bisognerà rivolgersi all’ente locale, mentre per ciò che concerne la quota statale si attendono al momento ulteriori istruzioni per la pratica di rimborso;

Versamento inferiore al dovuto: sarà necessario ricorrere al ravvedimento operoso;

Errori nella divisione tra quota statale e comunale: l’importo corretto sarà risolto da Stato e Comuni;

Versamento superiore al dovuto con errore di ripartizione: sarà necessario presentare l’istanza di rimborso al Comune, specificando l’importo della somma pagata in eccesso e l’errore nella ripartizione.

Errore di compilazione del codice tributo: verrà corretto direttamente dal Comune, qualora l’importo pagato sia corretto;

Errore di compilazione del codice del Comune: Presentare semplicemente (e senza ulteriori adempimenti) un'istanza di rettifica del modello presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indicando gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore. La correzione sarà effettuata all’istante dall’operatore che ne rilascerà ricevuta.

 

Sito web calcolo on-line ravvedimento http://www.amministrazionicomunali.it/imu/ravvedimento_operoso.php

Antonio Cinelli 31.01.2015