Articoli e Pubblicazioni › LA COMPRAVENDITA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

ADEMPIMENTI CONTABILI

AGRICOLTORI PAGAMENTI ENTRO 30/60 GG. MA CON OBBLIGO DI CONTRATTO.

Pagamenti più rapidi ai produttori agricoli, contratti in forma scritta, divieto di clausole vessatori e sanzioni da capogiro per chi non rispetta le regole. Sono in vigore dal 24.10.2012 le nuove norme che disciplinano i contratti agroalimentari (articolo 62 legge 27/2012) ed è stato publicato il decreto ministeriale attuativo n. 199/2012 che ne consente l'effettivo utilizzo e da ultimo ulteriori correttivi introdotti dal DL . n. 179 conv. nella L. 222/2012 (sono esentati dalla norma i conferimenti dei soci alle cooperative e le compravendite tra gli stessi produttori agricoli), che riprendono ed anticipano di fatto il contenuto di quanto previsto dalla Direttiva 2011/7/UE in tema di lotta contro i ritardi nelle transazioni commerciali, direttiva che dovrà essere recepita entro il 15.03.2012.

Quindi a nulla sono servite le richieste al ministero delle Politiche agricole di slittamento dell'entrata in vigore da parte di Confindustria e Confcommercio. E dal ministero confermano l'entrata in vigore, a partire dal 24 ottobre 2012, anche se si rassicurano le parti sulla massima disponibilità ad un tavolo di lavoro sulla modifica della legge, tenendo conto delle criticità operative che si dovessero manifestare. In pratica gli aggiustamenti saranno solo in corso d'opera e una volta verificato l'impatto concreto delle norme non essendoci ragioni obiettive in grado di giustificare, secondo il ministero, un rinvio. Anche perché, spiegano dal Mipaf, l'Italia dovrà recepire una normativa comunitaria che sui tempi di pagamento si muove esattamente nel senso della riforma che entra in vigore oggi.

Le novità per gli operatori del settore sono molteplici. Innanzitutto i contratti dovranno avere la forma scritta. Un requisito a pena di nullità ma attenuato grazie al decreto applicativo. Di fatto, la forma scritta è rispettata se ricorrono «situazioni idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto». Il decreto conferma che i documenti di trasporto/consegna e le fatture, se contengono tutti gli elementi previsti in modo obbligatorio dalla nuova norma (e cioè: l'indicazione della durata, delle quantità, delle caratteristiche del prodotto venduto nonché del prezzo e delle modalità di consegna e di pagamento) assolvono gli obblighi della forma scritta anche senza recare alcuna sottoscrizione delle parti, alla condizione che riportino la seguente dicitura: «Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Altro elemento fondamentale è quello dei pagamento delle merci. Infatti, per le derrate deteriorabili il saldo dovrà avvenire entro 30 giorni, mentre per quelle non deteriorabili o sfuse il termine sarà di 60 giorni, sempre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Si tratta di un punto molto importante ulteriormente precisato nel decreto attuativo del 19 ottobre 2012, ancora non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in quanto è al vaglio del Consiglio di Stato, ma sul sito del citato Ministero (www.politicheagricole.it) il documento è stato reso disponibile lo scorso 24 ottobre.

 D.M. 19 ottobre 2012 - Attuazione dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - versione accessibile (63.75 KB).

 Allegato A - Elenco delle pratiche commerciali sleali - versione accessibile (109.97 KB)

Infatti, al comma 4 dell'articolo 5 del decreto si precisa che, nel caso in cui non vi sia certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti. Da tale norma discendono due principi importanti; anzitutto che per poter fare realmente decorrere il termine per gli interessi di mora dal momento del ricevimento della fattura è necessario poter dimostrare una data certa di ricevimento della stessa (ad esempio con invio a mezzo di raccomandata, di posta elettronica certificata o di impiego del sistema Edi o altro). Nel caso in cui non sia possibile offrire questa garanzia formale della data certa è sempre ammessa la cosiddetta "prova contraria" da parte del destinatario della fattura (ad esempio usando la data contenuta nel timbro postale). Sul punto, l’art. 5 del DM 19 ottobre 2012, attuativo dell’art. 62 in oggetto, precisa che il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti e che, in caso di ritardo nel pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata soltanto nel caso di consegna a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di PEC o di impiego della fattura elettronica con il sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente. In assenza di una data certa di ricevimento, al fine della decorrenza dei giorni, si presume che la stessa coincida con la data di consegna dei prodotti, salvo prova contraria.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento sarà punito con la sanzione da 500 euro a 500.000 euro (la misura della sanzione sarà determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi). Inoltre, dal giorno successivo al termine per il pagamento decorreranno automaticamente al tasso degli interessi legali maggiorato di due punti percentuali.

Il terzo elemento ed ultimo il divieto di pratiche commerciali sleali. Il comma 2 vieta le pratiche commerciali sleali che potrebbero riguardare i suddetti contratti (ad esempio è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive, è vietato subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre, è vietato conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali o adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento). Il contraente che viola tali disposizioni è punito con la sanzione da 516 euro a 3.000 euro.

 Vi proponiamo un contratto tipo, da cui poter attingere per la costruzione di un contratto ad hoc, che potrà esser utilizzato per la stipula di contratti agroalimentari. In alternativa, come meglio descritto nel DM, le prescrizione di cui all’art. 62 potrà essere assolta con l’apposizione su documenti di trasporto, note di consegna o fatture ed anche a mezzo di timbri della dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.” se contengono o vengono integrati gli elementi obbligatori.  

28.12.2012

 

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

(articolo 60 DL 1/2012)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

Il Sig. ………………………… nato a ……………….. il ……………… domiciliato in …………………………… via ………………………………….., Cod. Fisc.: ……………….., P.IVA: ……………………. - cedente – e d’ora in poi nella presente scrittura privata, per brevità, anche “parte acquirente” ed il il Sig. ………………… nato a ……………………… il …………. domiciliato in …………………, via ……………………, Cod. Fisc.: ………….., P. IVA: ………………….., - cessionario -, d’ora in poi nella presente scrittura privata, per brevità, anche”parte acquirente”,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

il presente contratto ha per oggetto la cessione dei seguenti prodotti agricoli da perfezionarsi anche mediante distinte consegne:

il presente contratto avrà una durata pari a

i prodotti oggetto di vendita con il presente contratto hanno le seguenti caratteristiche:

i prodotti agricoli di cui al precedente punto 1) dovranno essere ritirati a cura e spese della parte acquirente presso il fondo agricolo della parte venditrice, ubicato in SAN SEVERO (FG) via APRICENA S.S.16 KM. 0,500. Al momento di ciascuna consegna dovrà essere redatto un apposto documento di consegna;

 il, prezzo di vendita dei prodotti agricoli di cui al punto 1) viene concordemente determinato nella misura di € ….. per q.le/kg. maggiorato dell’IVA;

il pagamento del prezzo delle forniture di cui al precedente punto 5) dovrà essere effettuato alla pare venditrice entro il termine di 30/60 gg. a decorrere dalla fine del mese di ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:

……………………………………………

per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni del C.C. e dell’art. 62 del DL 1/2012.

……………….., lì ……………………………..                    

 

L’acquirente                                                                         il venditore