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DIRITTO SOCIETARIO 

LE NUOVE SRL PER FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

 Con l'inizio del 2012 finalmente sono state apportate significative novità in materia societaria

introducendo tre varianti di società a responsabilità limitata, con importanti e notevoli

deroghe alle impostazioni riscontrabili nel modello ordinario o classico delle Srl:

la Società a Responsabilità Limitata Semplificata (Srls), riservata a soci

persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di

età (under 35); il capitale sociale deve essere compreso tra 1,00 € ed 999,99 €, da corrispondere necessariamente in denaro, (tipologia di forma giuridica abrogata);

la Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto (Srlcr), riservata a soci

persone fisiche che alla data della costituzione hanno compiuto 35 anni (over

35), da corrispondere necessariamente in denaro;

La Società a Responsabilità Limitata Start up innovativa (Srlcr), riservata a soci

persone fisiche che alla data della costituzione hanno compiuto 35 anni (over

35), da corrispondere necessariamente in denaro.     

La Srls (società a responsabilità limitata semplificata) era stata introdotta dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (l’articolo 3 introduce un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis) e dal 29 agosto era possibile costituirla in base al decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138 (dicastero della Giustizia con l’Economia e lo Sviluppo Economico), che conteneva il modello standard di statuto societario di cui in appreso riportato. Purtroppo questa tipologia di società ha avuto vita breve, il DL 73/2013 all’art.9 comma 13 e ss. ha abrogato l’art. 2463-bis) c.c. e le società costituite, avvalendosi delle disposizioni abrogate, sono state riportate nell’alveo delle Srls. Si riporta uno stralcio dell’art. 13 del DL 73/2013:
A
rt. 9           (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

  1.-12. Omissis ……..

  13. All'articolo 2463-bis del  codice  civile,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole: "che non abbiano compiuto i  trentacinque anni di eta' alla data della costituzione" sono soppresse;

  b) al comma 2, punto 6), le parole: ", i quali devono essere scelti tra i soci" sono soppresse;

  c) il comma 4 e' soppresso.

  14. All'articolo 44  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

  b) al comma 4-bis le parole: "societa' a responsabilita' limitata a capitale  ridotto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "societa'   a responsabilita' limitata semplificata".

  15. Le societa'  a  responsabilita'  limitata  a  capitale  ridotto iscritte al registro delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  44  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  qualificate  societa'   a   responsabilita' limitata semplificata.

  16. Omissis …….

La Srlcr (srl a capitale ridotto) è stata invece introdotta dal decreto sviluppo, Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (articolo 44).

Nel prosieguo verranno sinteticamente analizzare alcune peculiarità nella disciplina e nelle regole organizzative delle prime due dei nuovi modelli di Srl, tralasciando aspetti quali, la trasformazione, la fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie o sul capitale, i quali hanno trovato un’ampia trattazione nella circolare dell’Assonime, consultabile dalla sezione links utili. Il legislatore in un primo momento ha voluto introdurre uno strumento societario semplificato per i giovani (under 35) cercando di annullare (o quasi) gli oneri di costituzione derogando anche al limite del capitale sociale che dovrà essere di almeno 1 euro (e fino ad un max. di 9.999,99 euro), poi si è posto la problematica circa l’evoluzione di tale tipologia societaria affiancandogli una Srl sempre con caratteristiche semplificate e, anche in questo caso con un capitale sociale sempre molto modesto (a capitale ridotto), compreso nel range di 1,00 e 9.999,99 euro, ma riservata alle persone fisiche che alla data della costituzione abbiano compiuto i 35 anni di età (over 35).

Sotto il profilo del mero riferimento normativo per la Srls è stato introdotto il nuovo art.

2463-bis del C.C., mentre per la Srlcr è stato semplicemente richiamato, con riferimento

all'atto costitutivo, il comma 2 del nuovo art. 2463-bis, C.C.

In data 17.01.2013 il Notariato ha presentato i numeri ed una analisi della composizione e della ripartizione territoriale delle nuove SRL. Sinteticamente nel primo anno di applicazione, o meglio nei primi sei o quattro mesi in quanto l’introduzione nel nostro ordinamento è avvenuta a partire, per le SRLCR dal 26.06.2012 e dal 29.08.2012 per le SRLS, sono state in totale 4.162 ripartite in 2.941 SLRS e 1.221 SRLCR.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (Srls)

Al solo fine di dare cognizione storica, si procederà a illustrare le caratteristiche di questa forma giuridica vigente come la vita di una farfalla:

(art. 3, DL 1/2012 convertito con modifiche - Accesso dei giovani alla costituzione di

società a responsabilità limitata - nuovo art. 2463-bis C.C.)

La Srls può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che

non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione e che rispettino i seguenti precetti normativi:

- i soci devono essere necessariamente persone fisiche;

- è possibile che sia anche unipersonale (costituzione per atto unilaterale ovvero con unico soggetto);

- l'età dei soci, alla data della costituzione, deve essere inferiore a 35 anni.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto interministeriale (Ministero Giustizia, di concerto con Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico) e deve indicare:

1. gli estremi anagrafici, il domicilio e la cittadinanza di ogni singolo socio;

2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3. l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro (previsto all'art. 2463, col 2, n. 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4. i requisiti previsti dai numeri 3. (attività - oggetto sociale), 6. (quote di partecipazione), 7. (norme di funzionamento - amministrazione e rappresentanza) e 8. (amministratori e eventuali revisori legali dei conti), del comma 2, art. 2463;

5. luogo e data di sottoscrizione;

6. gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

Pertanto altre peculiarità che emergono sono:

- la deroga al limite minimo ordinariamente previsto per le Srl (10.000 euro) per il capitale sociale, infatti il capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999,99

- il capitale sociale deve essere intermente versato al momento della costituzione, quindi non ha più alcun senso fare riferimento al versamento del 25% presso un istituto di credito; i conferimenti devono essere versati all'organo amministrativo;

- i conferimenti devono essere necessariamente effettuati in denaro, quindi non

sono ammessi conferimenti in natura;

- gli amministratori devono necessariamente essere scelti tra i soci.

Il modello standard di atto costitutivo è stato definito con il D.M. n. 138 del 23.06.2012

(pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012), che entra in vigore dopo gli ordinari 15

gg di vacatio legis, quindi I'operatività delle Srl semplificate si ha a decorrere dal 29 agosto 2012.

Di seguito si riporta il suddetto modello:

ATTO COSTITUTIVO di SRL semplificata

L'anno .........., il giorno .......... del mese di .......... in .........., innanzi a me ..........

notaio in .......... con sede in .......... è/sono presenteli il/i signore/i .......... cognome,

nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età

anagrafica io notaio sono certo.

1. il/i comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice

civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione ". .........

società a responsabilità limitata semplificata", con sede in .......... (indicazione di

eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ..........

3. il capitale sociale ammonta ad € ........... e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora .......... sottoscrive una quota del valore nominale di € .......... pari al

......... percento del capitale.

4. E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto

i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: .......... (eventualmente specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il/i quale/i presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di

decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei

soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di

amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

Il/la signor/a ......... ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia

liberatoria quietanza, la somma di € .......... a mezzo di ........... e l'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il

capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di

segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di

mia fiducia e composto di .......... fogli per .......... intere facciate e parte fin qui, da me

letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.. .........

Si ribadisce che le informazioni fondamentali della società (l'ammontare del capitale

sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui

questa è iscritta) devono essere indicate:

- negli atti,

- nella corrispondenza della società

- e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete

telematica ad accesso pubblico (sito web).

In relazione alla cessione delle quote, viene espressamente previsto il divieto di

emissione delle quote a soci non aventi i requisiti di età, cioè a persone fisiche che

anno un'età non inferiore a 35 anni (over 35); il divieto è talmente "forte" tanto da

disporre la nullità dell'eventuale atto.

Salve le peculiarità sopra evidenziate alle Srl semplificate si applicano le disposizioni

relative alle Srl, in quanto compatibili (Capo VI1 del Libro V - Delle società a

responsabilità limitata).

Ulteriore punto forte della nuova Srl semplificata è che in via del tutto eccezionale e

straordinaria, vengono eliminati i costi di costituzione; infatti viene disposto che:

l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria, non sono dovuti onorari notarili.

Rimangono comunque dovuti:

l'imposta di registro, euro 168,00;

il diritto annuale camerale, euro 200,00;

la tassa annuale CCGG per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili, euro 309,87.

Tutto quanto detto finora sulle Srls è da ritenersi una mera citazione storica.

SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO (Srlcr)

La Srls può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione; pertanto la differenza, sostanziale rispetto alla Srl semplificata è che trattasi di uno strumento destinato alle persone fisiche di maggior età, cioè agli over 35.

Va da sé che la Srl a capitale ridotto è la naturale evoluzione della Srl semplificata quando i soci oltrepassano la soglia dei 35 anni.

Anche in questo caso è possibile che assuma la veste di società pluripersonale (costituita per contratto), che di società unipersonale (costituita per atto unilaterale).

L'altra sostanziale differenza rispetto alla Srl semplificata la ritroviamo con riferimento all'amministrazione: nella Srl a capitale ridotto è possibile che gli amministratori siano anche non soci (nella Srl semplificata devono essere necessariamente soci).

1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2. la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sede  secondarie;

3. l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro (previsto all'art. 2463, co, 2, n. 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4. i requisiti previsti dai numeri 3. (attività - oggetto sociale), 6. (quote di partecipazione), 7. (norme di funzionamento - amministrazione e rappresentanza) e 8. (amministratori e eventuali revisori legali dei conti), del comma 2, art. 2463;

5. luogo e data di sottoscrizione;

6. gli amministratori, possono essere anche non soci.

Pertanto le peculiarità che la caratterizzano sono:

- capitale sociale modesto, deve essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro;

- il capitale sociale deve essere interamente versato al momento della

costituzione;

- i conferimenti devono essere versati all'organo amministrativo;

- i conferimenti devono essere necessariamente effettuati in denaro, quindi non

sono ammessi conferimenti in natura;

Anche per la SRLcr le informazioni fondamentali della società ( capitale sociale sottoscritto e versato, la sede sociale ed il registro delle imprese presso cui questa è iscritta) devono essere indicati:

- negli atti,

- nella corrispondenza della società

- e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico (sito web).

Anche per le Srlcr, salve le peculiarità sopra evidenziate, si applicano le disposizioni

relative alle Srl, in quanto compatibili (Capo VI1 del Libro V - Delle società

responsabilità limitata).

Importante sottolineare che nello Statuto della società a responsabilità limitata semplificata è possibile apportare ulteriori clausole che consentano di “usufruire degli spazi di autonomia proprie della società a responsabilità limitata a condizione di non porsi in contrasto con il modello e le finalità specifiche della Srls“. È questa la conclusione a cui arriva l’Assonime nella Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012.

La stampa specializzata, in merito, si era chiesta se detto statuto potesse essere modificato senza incorrere nella nullità dello statuto stesso o nel rischio di costituire una società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) che, al contrario di quanto avviene per le Srl semplificate, viene costituta come una “normale” Srl. Secondo la suddetta Circolare di Assonime, nonostante la modifica dello statuto non sia mai stata esplicitamente prevista e nemmeno presa in considerazione nel modello standard approvato dal Ministero della giustizia, è da ritenersi possibile l’integrazione dello stesso considerato anche il dettato letterale del suddetto decreto ministeriale n. 138 nella parte in cui stabilisce che, per quanto non previsto dal modello, si applicano le regole ordinarie “ove non derogate dalla volontà delle parti”.

Assonime, inoltre, nella suesposta Circolare, ha approfondito il tema del requisito anagrafico. Come noto, il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 prevedeva che soltanto i soggetti under 35 potevano costituire la Srl semplificata. L’art. 2463-bis del codice civile, pertanto, almeno nella versione originaria, prevedeva, come conseguenza, che il superamento della soglia del trentacinquesimo anno di età rappresentasse causa ostativa alla permanenza del soggetto in qualità di socio della Srl, prevedendo l’esclusione di diritto dalla compagine sociale. In altri termini, un soggetto di età inferiore a 35 anni che avesse costituito la Srl semplificata, era costretto a recedere dalla società o a trasformarla alla data del compimento del trentacinquesimo anno.

Tale previsione, tuttavia, è stata cancellata a seguito dell’approvazione della legge n. 27 del 24 marzo 2012, recante “conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1“.

Secondo Assonime, quindi, il requisito dell’età anagrafica deve sussistere alla data della costituzione della società o dell’ingresso di un nuovo socio, ma non è necessario che permanga durante tutta la vita della società. In merito, inoltre, il Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie ha precisato che le cause di esclusione del socio, di trasformazione o di scioglimento delle Srl sono soltanto quelle previste dagli artt. 2473-bis e 2484 del codice civile e non quella del mancato rispetto del requisito anagrafico “in corso d’opera“.

Uno dei principali problemi che gli esperti indicano, in relazione alle Srl a un euro, è l’accesso al credito: difficile ipotizzare che le banche concedano grandi finanziamenti ad aziende con requisiti di capitale minimi.

Per gli imprenditori under 35, però, potrebbe esserci in vista la possibilità di ottenere credito a condizioni agevolate. Lo prevede il comma 4 bis dell’articolo 44 della legge  7 agosto 2012, n.134, secondo cui il ministero dell’Economia si impegna a promuovere un accordo con l’Abi, associazione banche italiane, «per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto».

18.01.2013 - ultimo aggiornamento 04.07.2013