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L’AGRITURISMO E IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO. 

L’attività agrituristica ha delle caratteristiche particolari che la identificano rispetto ad altre simili; queste caratteristiche devono essere evidenziate per evitare confusioni in merito, cominciando dalla terminologia usata nella varia documentazione, ad esempio chiamando le persone alloggiate non clienti ma ospiti, oppure citando che si è somministrato loro pasti e bevande e non servito pranzi o consumazioni.

La somministrazione di bevande e caffè è consentita solo a completamento del pasto o dello spuntino (piatti freddi), e l’elenco dei pasti offerti con i relativi prezzi deve essere esposto agli ospiti.

Con l’attività di ospitalità presso la propria azienda bisognava, consegnare giornalmente all’autorità di P.S. delle schede di dichiarazione di generalità delle persone alloggiate.

Nell’attività agrituristica possono essere impiegati oltre al titolare dell’azienda agricola, anche i familiari (coniuge, parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo, ancorchè conviventi) ed il personale assunto per l’azienda agricola, inquadrato ai fini contrattuali e previdenziali con contratto di lavoro agricolo, tenuto conto di quanto stabilito dalla circolare del Ministero del lavoro n.41 del 22.03.91 e dalla Circolare Inps n.125 del 13 giugno 1996.

I fabbricati impiegati nell’agriturismo mantengono la destinazione d’uso agricola, ma non saranno compresi tra quelli ad uso abitativo e devono essere accatastati nella categoria D10 (fabbricati strumentali). Dunque, non rientreranno (ad esempio) nello sconto fiscale del 41% sulle ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie; saranno invece esclusi dal reddito ai fini delle imposte dirette in quanto fabbricati rurali e strumentali, ed in caso di vendita per trasferimento di azienda o cessazione di attività l’eventuale plusvalenza realizzata sarebbe tassabile solamente se si fosse in precedenza optato per la determinazione del reddito a costi e ricavi anziché con il metodo forfettario (e dunque si fossero finora detratti i relativi ammortamenti).

Nel periodo di vigenza dell’ICI, mantenendo il requisito della ruralità come disposto dall’art. 9 del D.L. 557/93, così come modificato dal Dpr n. 139 del 1998 all’art. 2, e confermato successivamente anche dalla Circolare del Min. Finanze n. 50/E del 2000, i fabbricati rurali erano esenti da imposta. Con l’entrata in vigore dell’IMU anche i fabbricati rurali, sia strumentali che abitativi, sono stati assoggettati ad imposizione, anche se in misura ridotta rispetto a fabbricati con destinazione diversa da quella agricola.

In particolare, come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, i fabbricati rurali ad uso abitativo, purché non strumentali, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Pertanto, nel caso in cui tali immobili siano adibiti ad abitazione principale, trovano applicazione le agevolazioni previste per tale utilizzo (aliquota ridotta e detrazione), in caso contrario, l’IMU si dovrà calcolare impiegando l’aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011 (e i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali).
I fabbricati rurali strumentali, elencati nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, sono, invece, assoggettati ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2 %, che i Comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1%. Sono esenti, invece, i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del DLgs. n. 23 del 2011. Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio del Comune ricompreso in tale elenco, indipendentemente dalla circostanza che il Comune sia parzialmente montano.
L’assoggettamento dei fabbricati rurali all’IMU non pone particolari problemi per le unità immobiliari censite al catasto dei fabbricati, per le quali, entro il 1° ottobre 2012, i titolari dei diritti reali dovevano presentare all'Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità.
Diversamente, per quelli che sono ancora censiti al catasto terreni, la norma prevede l’obbligo di iscrizione al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 con le modalità stabilite dal DM n. 701 del 1994 (procedura Docfa).
Per ciò che attiene alle modalità di pagamento del tributo, il comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede che per l’anno 2012:
• per i fabbricati rurali strumentali: - la prima rata sia versata, nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base, entro il 18 giugno; - la seconda rata, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, entro il 17 dicembre;
• per i fabbricati rurali destinati a uso abitativo o strumentale, iscritti al catasto terreni, che dovranno essere censiti in quello urbano entro il 30 novembre, il pagamento dell’imposta sia effettuato in un’unica soluzione, entro il 17 dicembre 2012, successivamente all’aggiornamento catastale.
Nel caso dei fabbricati rurali non censiti non sarà inoltre necessario presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni a partire dal 30 novembre, come precisato dalla circolare del MEF n.3/DF del 18 maggio 2012 al paragrafo 11, in quanto la bozza delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU fa presente che per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, che devono esser dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, a norma dell’art.13, comma 14-ter del D.L. n.201 del 2011, non è necessario presentare la dichiarazione IMU considerato che, a norma dell’art.4, comma 2 del D.M. 26 luglio 2012 “l’Agenzia del Territorio rende disponibile ai Comuni, sul portale per i Comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all’Agenzia delle Entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui all’art.2, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza”.

La ristrutturazione dei locali per adattarli all’uso rientra nell’attività agrituristica, anche se fatti antecedentemente all’inizio della stessa, perché l’operazione è propedeutica e necessaria per lo scopo preposto; dunque, le relative spese e l’Iva sulle fatture, saranno detraibili (se si è optato per il calcolo ordinario delle imposte). Al proposito bisogna comunque evidenziare che i lavori effettuati sullo stabile vanno fatturati all’azienda agricola, mentre quelli interni al fabbricato (impianti, adattamenti specifici, mobili, ecc.) all’agriturismo. Non cambiano la destinazione d’uso agricola nemmeno i fondi sui quali sono situati i locali e svolta l’attività di agriturismo.

L’agriturismo è equiparato alle pensioni e locande con 2 ed 1 stella ed agli affittacamere. Per il 2013 è stato determinato un Canone di abbonamento Rai per un importo complessivo annuale pari ad € 407,35.

La Legge n. 413 del 30.12.91 nell’art. 5 fissa le regole fiscali a cui sono soggetti gli agriturismi, specificando che determinano il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%; l’IVA da versare viene invece determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria.

Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle citate disposizioni esercitando l’opzione per il calcolo ordinario dell’Iva nella dichiarazione annuale; l’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito (che sarà così fatta con il metodo dei costi e ricavi) e comunicata all’ufficio imposte dirette con la dichiarazione annuale. Le opzioni sono vincolanti tre anni.

Si nota dunque che quello forfetario è il regime naturale previsto per l’agriturismo, a condizione che siano rispettate le leggi che lo regolamentano e si abbiano le autorizzazioni necessarie, mentre quello ordinario è per opzione.

Il regime forfait, ai fini Iva, è applicabile a tutti i soggetti che esercitano tale attività sia in forma individuale che societaria, mentre per le imposte sui redditi il forfait non è applicabile per le società di capitali e cooperative ed enti non commerciali. Le società di persone (Snc e Sas) che operano in agricoltura e dal 1997 determinano il reddito con le modalità del reddito d’impresa (costi e ricavi), possono invece applicare il regime forfetario per l’attività agrituristica.

La tesi prevalente è quella di considerare l’agriturismo attività autonoma rispetto a quella agricola, vista anche la disciplina in materia di autorizzazioni e controlli a cui è sottoposta, e così anche per quanto riguarda la tenuta della contabilità c’è dunque l’obbligo di porre in uso distinti registri Iva. Solamente se entrambe le attività adottassero il regime normale si potrebbe tenere la contabilità unificata, pur restando consigliabili i registri sezionali.

·                  I passaggi di beni e prodotti dall’azienda agricola all’agriturismo vanno perciò fatturati e soggetti ad Iva (se l’attività agricola è in regime Iva normale sui passaggi interni si verserà tutta l’Iva che poi, con il regime forfait agrituristico, si detrarrà al 50% rendendo dunque necessaria la valutazione sulla convenienza o meno di adottare il regime ordinario anche per l'agriturismo, così da poter effettuare la detrazione intera); la detrazione dell’Iva per acquisti ad uso promiscuo va fatta nei limiti della parte imputabile a ciascuna attività (se non si adotta il regime forfetario).

·                  Le liquidazioni Iva vengono annotate separatamente nei rispettivi registri, mentre i versamenti possono coincidere se la periodicità è la stessa. La dichiarazione Iva verrà poi resa con due distinti intercalari.

·                  L’azienda agrituristica che supera i 600 milioni – 309.874,14 euro di volume d’affari, rientrando questa attività tra le prestazioni di servizi, ha l’obbligo delle liquidazioni Iva mensili.

·                  Le aliquote Iva da applicare ai servizi agrituristici sono il 10% per il pernottamento (alloggio e campeggio) e ristorazione, il 20% per gli altri servizi(culturali, sportivi, ricreativi).

·                  L’operatore deve rilasciare ai propri ospiti Ricevuta fiscale, sostituibile con fattura immediata, compilando gli appositi bollettari prenumerati, al termine della prestazione, od al momento del pagamento di un anticipo anche se la prestazione non è terminata. Se al momento del rilascio della ricevuta fiscale non avviene il pagamento, bisognerà annotare nella ricevuta "corrispettivo non pagato"; nel caso questo avvenga perché poi si farà un’unica fattura ad un’eventuale agenzia di viaggio organizzatrice, nella stessa fattura si dovrà fare riferimento agli estremi delle relative ricevute emesse senza riscossione del corrispettivo.

·                  I corrispettivi delle Ricevute fiscali emesse vanno poi annotati nel Registro dei Corrispettivi.

·                  L’acquisto del bollettario di Ricevute fiscali prenumerate presso i negozi autorizzati, va annotato nel Registro di Carico bollettari di ricevute fiscali entro il primo giorno non festivo successivo all’acquisto.

·                  Per quanto riguarda l’IRAP gli agriturismi sono soggetti all’aliquota ordinaria del 4,25%; il calcolo dell’imponibile avviene con gli stessi criteri dell’attività agricola se l’azienda è in regime forfetario, mentre se ha optato per il regime ordinario segue le regole del reddito d’impresa.

·                  Nella dichiarazione Irap, i dati dell’agriturismo potrebbero essere inseriti assieme all’agricoltura, differenziandoli per aliquote nel quadro di riepilogo.

·                  L’attività agrituristica deve essere svolta in rapporto di connessione, sussidiarietà e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed acquacoltura, che però devono rimanere principali.

·                  Il tempo impiegato nell’attività agricola deve essere superiore a quello dedicato all’agriturismo, come specificato nel regolamento regionale n.2/97, dove sono stabiliti anche i parametri di valutazione.

Per valutare la prevalenza dell’attività agricola potrebbero essere anche presi in considerazione ai fini fiscali i rispettivi volumi d’affari o produzioni lorde vendibili ed i redditi effettivi delle attività svolte. Questi metodi si prestano però ad interpretazioni discordanti in quanto, per l’attività agricola, il reddito fiscalmente rilevante è quello catastale (non confrontabile), ed entrambe le attività possono vedere variati questi dati di anno in anno a seconda dell’andamento dell’annata agricola o della stagione turistica.

IL DEPOSITO DEGLI ALIMENTI

Il deposito degli alimenti, fatte salve le deroghe previste dall’art. 28 del DPR n. 327/1980, deve avvenire in locali igienicamente idonei, adeguatamente aerati, con pavimento liscio e facilmente lavabile. Le pareti ed il soffitto devono possedere caratteristiche tali da non consentire inquinamento od alterazioni dei prodotti depositati.

  

Per l’organizzazione dell’azienda sono imprescindibili le seguenti regole:

a) mantenimento od aumento della produzione agricola;
b) equa distribuzione del personale disponibile garan-tendo connessione e complementarità tra agricoltura ed agriturismo;
c) gradualità nello svolgimento delle attività agrituri-stiche;
d) gestione economica e contabilità efficienti;
e) qualità della formazione e dell’aggiornamento del personale.

Il rilascio dell'autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione l’operatore deve fare domanda, su apposito modello, al Sindaco del Comune di residenza, allegando:

a) certificato di iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici nonché comunicazione del sostenimento del colloquio finale e risultanze del piano agrituristico;
b) parere sanitario favorevole per i locali adibiti ad attività agrituristica;
c) copie dei libretti sanitari del personale agrituristico;
d) attestazione di frequenza al corso formativo di 100 ore;
e) certificato generale del casellario giudiziario e comun-que documentazione comprovante l’assenza delle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell’art. 5 della Legge n. 59/63 per il diniego dell’autorizzazione.

La domanda deve indicare gli edifici e le strutture adibite ad uso agrituristico, le capacità ricettive e le tariffe che si intendono praticare.

L’Ospitalità

L’ospitalità agrituristica presuppone, da parte dell’operatore, una forte disponibilità a dare al proprio ospite un servizio di qualità, cioè originale, genuino ed in armonia con un ambiente familiare e pulito, valorizzando le proprie risorse materiali ed umane.

Agli ospiti si raccomanda la giusta comprensione, utile per evitare richieste di servizi o prodotti non consoni all’ambiente agrituristico, e si stimola il desiderio di conoscere l’azienda e l’ambiente naturale che la circonda.

L’Alloggio

In Azienda

Può essere esercitato in locali appositamente predisposti, con un massimo di complessivi 30 posti letto. Comunque il numero dei posti letto è determinato dal piano agrituristico aziendale.

In spazi aperti 

Può essere offerto predisponendo piazzole di sosta per tende e/o autocaravans fino a un massimo di 30 persone ospitate contemporaneamente. Il numero massimo di persone ospitabili per soggiorno nell’agricampeggio e nei locali aziendali può essere sommato.

Il Ristoro

Somministrazione di pasti e bevande

Nell’azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande utilizzando cibi ottenuti da produzioni aziendali, opportunamente trasformate in azienda o all’esterno, tenuto conto della gastronomia rurale. Rientrano fra le bevande somministrabili anche agli alcolici e i superalcolici purché tipici della tradizione regionale.

Nell’utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati limiti percentuali di provenienza aziendale delle materie prime in termini di valore (60%) ritenendo come tale quello riferito al mercato locale. Per essere considerati di produzione aziendale gli animali devono rimanere in azienda per almeno un ciclo produttivo. Nella percentuale del 60% vanno ricompresi anche i prodotti aziendali trasformati in strutture esterne all’azienda ed in cooperative di conferimento; non sono invece ricomprese le produzioni derivanti da contratti di soccida o comodato.

E’ tassativo che i prodotti che non provengono dall’azienda o da produttori agricoli non possano superare la quota del 15% in termini di valore sul totale delle materie prime utilizzate. Il limite massimo dei giorni di apertura per la sola ristorazione è fissato in 210 con una capienza massima di 60 posti a sedere o 160 giorni di apertura con capienza massima di 80 posti a sedere. L’elenco dei pasti offerti, con i relativi prezzi, deve essere esposto agli ospiti; i pasti offerti a chi usufruisce di alloggio non sono sottoposti ai limiti temporali suddetti.

Somministrazione di spuntini e bevande 

La somministrazione di spuntini e bevande non ricade nei limiti temporali e di capienza. Resta comunque l’obbligo della prevalenza aziendale (51%) delle materie prime utilizzate. Sono considerati spuntini la colazione, i piatti freddi, i panini o i piccoli assaggi, non riferibili a pasti completi (per esempio polenta riscaldata, formaggi e salumi), serviti durante tutta la giornata.

L’elenco degli spuntini, con i relativi prezzi deve essere esposto agli ospiti.

La somministrazione di bevande e caffè è consentita solo a completamento del pasto o dello spuntino. 

La vendita dei prodotti aziendali

E’ consentito all’imprenditore agrituristico vendere i prodotti della propria azienda, anche ricavati da materie prime aziendali e trasformati da terzi con lavorazioni esterne, osservando le disposizioni igienico-sanitarie della legge n. 283/62.

I prodotti possono essere venduti anche a chi non usufruisce di altri servizi aziendali.

Le attività ricreative

Le seguenti attività sportive, culturali e ricreative, organizzate dagli operatori agrituristici nelle proprie aziende, devono avere un rapporto di connessione con l’attività aziendale e con l’ambiente e la cultura rurale, utilizzano il fondo e gli edifici rurali e sono di norma svolte per il trattenimento degli ospiti, con eventuale denuncia delle tariffe praticate:

a) equitazione (maneggio e trekking);
b) escursionismo (compresa la mountain-bike);
c) allestimento di mostre e musei;
d) manifestazioni gastronomiche;
e) organizzazione di giornate culturali per la valorizzazione del mondo agricolo;
f) ogni altra attività sportiva o ricreativa che valorizzi l’azienda agricola e utilizzi la natura per lo svago degli ospiti (sentieri-natura, percorsi vita, tiro con l’arco, sport vari);
g) allevamenti di specie animali a fini di richiamo turistico.

L'Agriturismo ed il turismo rurale

Il turismo rurale, inteso come turismo esercitato in ambiente agricolo e gestito da operatori professionali, non può esistere senza l’agricoltura e l’agriturismo.

ll turismo rurale è quindi un progetto globale di offerta turistico-ambientale nella quale i principali soggetti dovrebbero essere gli agricoltori e la campagna.

L’agriturismo, tuttavia, può avvantaggiarsi se nello stesso territorio si sviluppano centri turistici veri e propri forniti di una gamma di servizi ed opportunità che da soli gli operatori agrituristici non possono garantire (forte disponibilità di alloggio, impianti sportivi, centri studi ecc...).

Realizzare un progetto turistico-ambientale integrato significa anche offrire nuove possibilità di lavoro per i giovani, creando in particolare professionalità alternative, utili non solo all’agriturismo, ma anche alla salvaguardia ambientale del territorio, all’organizza-zione del tempo libero ed al turismo scientifico. 

Le Provvidenze

Possono essere concesse, alle imprese interessante, contributi concessi dalla varie Regione le quale nella maggior parte obbligano gli operatori a mantenere la destinazione d'uso per dieci anni in caso di opere edilizie e per cinque anni per le attrezzature.

Il decalogo dell'operatore agrituristico

1. Ricordati, innanzi tutto, che sei un agricoltore.

2. Assicura continuamente l’aggiornamento alla tua formazione professionale. 

3. Garantisci sempre la giusta igiene. 

4. Cerca di adeguare gli ospiti all’ambiente rurale ed alle sue “regole” e non viceversa. 

5. Offri i tuoi consigli agli ospiti per suggerire circuiti o percorsi ricreativi. 

6. Utilizza le pubblicazioni della Provincia per suggerire circuiti o percorsi ricreativi. 

7. Consegna sempre la ricevuta fiscale, sia per l’alloggio che per il ristoro od altri servizi. 

8. Raccomanda le necessarie precauzioni per non deturpare od inquinare ’ambiente in cui vivi. 

9. Intrattieni possibilmente rapporti “familiari” con gli ospiti, nel rispetto reciproco. 

I contenuti della Legge n.96 del 20 febbraio 2006 “Disciplina dell’agriturismo”.

Le Finalità

Le finalità della Legge sono volte a sostenere l’agricoltura anche attraverso la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, in armonia con i programmi di Sviluppo rurale della UE.

8 sono gli obiettivi:

1.               Tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

2.               Favorire il mantenimento della attività dell’uomo nelle aree rurali;

3.               Favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

4.               Favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli assicurando loro l’incremento del reddito ed il miglioramento della qualità della vita;

5.               Recuperare il patrimonio edilizio rurale, salvaguardando il paesaggio;

6.               Sostenere e incentivare le produzioni tipiche, di qualità e quelle connesse alle tradizioni enogastronomiche;

7.               Promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare (fattorie didattiche);

8.               Favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Definizione attività agrituristiche (Art.2)

·                  Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità effettuate dagli imprenditori agricoli anche come Società di capitali o di persone o associati fra loro ,attraverso l’utilizzazione dell’azienda con un rapporto di connessione con la coltivazione, la silvicoltura o l’allevamento di animali.

·                  Gli addetti: l’imprenditore agricolo, i familiari, i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Quest’ultimi ai fini fiscali, assicurativi e della previdenza sono considerati lavoratori agricoli. E’ ammesso l’utilizzo di soggetti esterni solo per attività e servizi complementari.

Le attività agrituristiche:

1.               Dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti per i campeggiatori;

2.               Servire pasti e bevande derivanti prevalentemente da prodotti propri e da quelli di aziende agricole della zona, compresi gli alcoolici e superalcolici. Viene data preferenza a prodotti DOP,IGP, IGT, DOC e DOCG o prodotti presenti nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Definizione attività agrituristiche (Art.2)

1.               Organizzare degustazione di prodotti e mescita di vini aziendali secondo la Legge 268/99 (Strade del Vino);

2.               Organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e ippoturismo. Tali attività, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, possono essere praticate anche attraverso convenzioni con gli Enti locali (D.L. 228/01 –art.14 e 15) .

Sono intesi di produzione propria:

1.               i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola;

2.               I cibi e le bevande le cui materie prime sono dell’azienda ma sono stati ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Il reddito derivante dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo per il riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, per la priorità nell’erogazione dei contributi, per ogni altro fine non fiscale.

Locali, criteri e limiti dell’attività agrituristica (Art.3-4)

Locali utilizzabili: gli edifici o parte di essi presenti in azienda e sono assimilabili ad abitazioni rurali.
Le Regioni disciplinano gli interventi di recupero degli edifici dell’agricoltore adibiti ad agriturismo, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali del territorio.

Criteri, limiti e obblighi amministrativi: sono dettati dalle Regioni tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi:

1.               Criteri per la valutazione del rapporto di connessione attività agrituristiche/attività agricole. Quest’ultime devono restare prevalenti (tempo di lavoro). L’attività agricola si considera in ogni caso prevalente quando la ricezione e la somministrazione dei pasti e bevande riguarda non più di 10 ospiti.

Locali, criteri e limiti dell’attività agrituristica (Art.3-4)

1.               La somministrazione dei pasti e bevande, tenuto conto della peculiarità regionale dell’offerta enograstronomica e della promozione dei prodotti agro-alimentari:

·                  Quota significativa del prodotto proprio dell’azienda. Possono prevedersi particolari deroghe solo per le persone alloggiate;

·                  Le aziende agricole della zona: si intendono quelle ricadenti nell’ambito regionale o in zone omogenee continue di regioni vicine;

·                  Le quote delle aziende di cui sopra devono rappresentare la prevalenza dei prodotti relativi ai pasti e bevande (più del 50%);

·                  La restante parte di prodotti deve provenire preferibilmente da artigiani alimentari locali e in ogni caso provenienti da produzioni agricole regionali o di zone limitrofe;

Locali, criteri e limiti dell’attività agrituristica (Art.3-4)

Le deroghe sono ammesse per obiettiva indisponibilità di  prodotti e la Regione definisce una quota limitata di prodotti di altra provenienza che soddisfino la qualità e la tipicità.

1.               Le attività ricreative, culturali e storico-ambientali possono svolgersi autonomamente all’ospitalità purché in connessione con l’attività dell’azienda. Se non vi è connessione tali attività si possono svolgere solo come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti soggiornati in azienda e non possono dare luogo ad un corrispettivo autonomo.

Norme igienico-sanitarie,disciplina amministrativa e fiscale, abilitazione (Art.5-6-7)

Le Regioni stabiliscono i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature tenendo conto di:

1.               le caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici (rapporto altezza,volume dei locali/superfici aeroilluminanti);

2.               La limitata dimensione dell’attività esercitata.

·                  La produzione,preparazione, confezionamento e somministrazione di bevande e alimenti devono fare riferimento alla legge sull’igiene dei prodotti (n.283/62 e D.L.155/97).

·                  Valutazione dell’autorità sanitaria dei requisiti e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, adozione metodi tradizionali di lavorazione e impiego di prodotti agricoli propri.

·                  E’ consentito l’uso della cucina domestica limitatamente alla somministrazione di pasti a 10 persone al massimo (limitativo anche 20 era possibile).

·                  Per l’alloggio fino a 10 posti letto è sufficiente il requisito dell’abitabilità, mentre per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche sono sufficienti opere provvisorie.

Norme igienico-sanitarie,disciplina amministrativa e fiscale, abilitazione (Art.5-6-7)

Amministrativamente il titolare dell’azienda agrituristica deve:

·                  Comunicare al Comune di appartenenza l’inizio dell’attività (DIA) che consente l’avvio immediato dell’attività agrituristica. Il comune, dopo i necessari accertamenti, può formulare rilievi motivandoli entro 60 gg., prevedendo, in caso di lievi irregolarità, i tempi di adeguamento senza sospensione dell’attività;

·                  Comunicare al comune eventuali qualsiasi variazioni dell’attività entro 15 gg, confermando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle leggi in materia..

Norme igienico-sanitarie,disciplina amministrativa e fiscale, abilitazione (Art.5-6-7)

Per quanto riguarda l’abilitazione e la disciplina fiscale le Regioni :

·                  dispongono le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (sono scomparsi gli elenchi regionali);

·                  Possono, al fine di ottenere il certificato, organizzare attraverso enti di formazione del settore agricolo corsi di preparazione, in collaborazione con le associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative.

Nel rispetto delle disposizioni delle Regioni per lo svolgimento dell’attività come previsto nella presente legge (art.6) si applicano le disposizioni fiscali di cui alla Legge 413/91 per l’ampliamento degli imponibili. Senza specifiche disposizioni si applicano le norme previste per il settore agricolo. A partire dal 1/1/06.

Periodi di apertura, tariffe, riserva di denominazione, classificazione, trasformazione e vendita dei prodotti (Art.8-9-10).

Periodo di apertura e tariffe:

·                  l’attività agrituristica può essere svolta per tutto l’anno o, dietro preventiva comunicazione al Comune, secondo periodi fissati dall’imprenditore agricolo.

·                  Si può sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi senza obbligo di comunicazione.

·                  Entro il 31 ottobre di ogni anno (invece del 31/7- maggiore trasparenza nei riguardi degli utenti), secondo le indicazioni della Regione, coloro che esercitano attività agrituristiche presentano una dichiarazione con l’indicazione delle tariffe massime per i periodi di alta e bassa stagione che si impegnano a praticare per l’anno seguente.

Periodi di apertura, tariffe, riserva di denominazione, classificazione, trasformazione e vendita dei prodotti (Art.8-9-10)

Riserva di denominazione. Classificazione: 

·                  L’uso della denominazione “AGRITURISMO” è riservato esclusivamente alle aziende agricole che fanno agriturismo secondo quanto previsto all’art. 4 della presente legge (Al di fuori si può considerare turismo rurale).

·                  Innovativa, per una maggiore trasparenza e uniformità tra la domanda e l’offerta di agriturismo, è l’introduzione della classificazione per l’intero territorio nazionale, secondo criteri omogenei (approccio strategico e integrato fermo restando le peculiarità regionali). Tali criteri sono stabiliti dal MIPAF, sentito il MAP, e d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni.

·                  Il MIPAF definisce, inoltre, le modalità di utilizzo da parte delle Regioni dei parametri di valutazione secondo peculiarità territoriali.

Periodi di apertura, tariffe, riserva di denominazione, classificazione, trasformazione e vendita dei prodotti (Art.8-9-10)

Trasformazione e vendita dei prodotti:

·                  La vendita dei prodotti propri, tal quali o trasformati, dei prodotti tipici locali è consentito all’impresa agrituristica purché rispetti quanto disposto dalla Legge n. 59/63 e successive modificazioni che riguarda norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori, nonché quanto stabilito all’art.4 del D.L. 228/01 relativo all’esercizio dell’attività di vendita (stabile o itinerante).

Programmazione e sviluppo dell’agriturismo, Attività assimilate, Osservatorio nazionale (Art.11-12-13)

Programmazione e sviluppo dell’agriturismo:

·                  Il MIPAF, d’intesa con le Regioni e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma nazionale per la promozione dell’agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

·                  Il suddetto programma avrà durata triennale, aggiornabile annualmente.

·                  Le Regioni, per promuovere il turismo equestre,possono incentivare l’acquisto e l’allevamento di cavalli da sella, all’interno delle aziende agrituristiche, nonché l’allestimento delle relative attrezzature (ricovero e esercizio).

·                  Possono incentivare itinerari di turismo equestre, in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

·                  Le Regioni sostengono, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, lo sviluppo dell’agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Programmazione e sviluppo dell’agriturismo, Attività assimilate, Osservatorio nazionale (Art.11-12-13)

Attività  assimilate:

·                  Le attività svolte dai pescatori in merito all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti derivanti prevalentemente da prodotti ottenuti dall’attività di pesca, sono equiparate alle attività agrituristiche. Sono considerate agrituristiche anche le attività connesse come stabilito dal D.L. n.226/01 relativo all’orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, compresa la pesca-turismo

Programmazione e sviluppo dell’agriturismo, Attività assimilate, Osservatorio nazionale (Art.11-12-13)

Osservatorio nazionale dell’agriturismo

Innovativa e fortemente voluta dalla CIA è l’istituzione presso il MIPAF dell’Osservatorio nazionale, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.

I compiti dell’Osservatorio sono:

·                  Curare la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle Regioni che ogni anno comunicano al MIPAF con una relazione sintetica dello stato dell’agriturismo nel territorio, integrata da dati sulla consistenza del settore, nonché le informazioni provenienti dalle associazioni agrituristiche nazionali.

·                  Pubblicare annualmente un rapporto nazionale sullo stato del settore.

·                  Formulare proposte per lo sviluppo del settore, anche con il contributo di esperienze estere.

Norme transitorie e finali , copertura finanziaria (Art.14/16)

·                  La Legge n.730 del 5 dicembre 1985 è abrogata.

·                  Le Regioni, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uniformano ai principi fondamentali presenti nella Legge nazionale le proprie normative  sull’agriturismo.

·                  Le Regioni, per quanto riguarda le aziende agricole già autorizzate all’esercizio dell’agriturismo, emanano norme di adeguamento alla nuova Legge.

·                  Le norme relative alla forma giuridica del titolare dell’azienda agrituristica e le disposizioni fiscali entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2006.

·                  Le minori entrate derivanti, valutate in 0,9 milioni di euro a partire dal 2006 sono colmate – per il 2006 - dal Fondo speciale  del MEF e utilizzando una parte dell’accantonamento relativo al MIPAF. Mentre dal 2007 il suddetto importo viene coperto mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.5 comma 3 ter, legge 244 del 30.11.05 (ex stanziamento art.36 dl 228/01).

Osservazioni

·                  La Legge riafferma con maggior  vigore la connotazione agricola dell’agriturismo la cui funzione è la valorizzazione dell’attività agricola e la caratterizzazione dell’ospitalità nelle aziende agricole attraverso tutte quelle risorse che del mondo agricolo sono proprie: i prodotti agricoli, la natura, la cultura e le tradizioni della civiltà rurale;

·                  Autorizza varie forme di sport;

·                  Incentiva il turismo equestre e la pescaturismo;

·                  L’offerta ristorativa, viene regolata con grande precisione senza però mettere vincoli troppo stringenti per quanto riguarda le quote relative alla somministrazione di pasti e bevande;

·                  L’obiettivo principale, condivisibile, è quello di tutelare il vero agriturismo da quelle attività che sfiorano i limiti della ospitalità alberghiera.

·                  Importante la precisazione che il reddito da agriturismo è equiparato al “reddito agricolo”, prioritariamente per beneficiare di contributi.

·                  L’azienda che supera un certo giro di affari può quindi passare ad un regime fiscale diverso e quindi collocarsi nell’ambito del turismo rurale, permettendo alla propria azienda di accrescere il proprio giro di affari e rimanendo sul mercato in maniera più chiara con offerte altrettanto valide.

·                  Le Regioni svolgono un ruolo determinante per l’attività agrituristica, in particolare sarà da concertare con gli operatori del settore la fissazioni dei limiti ed i criteri per la valutazione del rapporto di connessione.

·                  Notevole è  il segnale verso la valorizzazione delle tipicità dei nostri prodotti e l’incentivo alla formazione degli operatori.

·                  Innovativo e fortemente voluto dalla CIA e da Turismo Verde  è l’istituzione dell’Osservatorio nazionale, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con la partecipazione delle associazioni agrituristiche più rappresentative a livello nazionale.

 

Gli obblighi dell'operatore (art. 13 -L.R. n. 9/97)

Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:

a) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nella stessa;
c) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, e per l’anno successivo, le tariffe minime e massime che si impegnano a praticare;
d) osservare il disposto di cui all’art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (registrazione dei dati anagrafici attestanti l’identità delle persone alloggiate, con documenti idonei, relativa comunicazione alla Questura locale);
e) rispettare le tariffe massime comunicate al Comune;
f) apporre all’esterno dell’edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta Regionale, con la denominazione “Azienda agrituristica” e all’interno una tabella indicante i piatti tipici dell’azienda;
g) comunicare (termine ultimo: 30 giorni prima) al Sindaco e alla Commissione Agrituristica Provinciale l’eventuale cessazione dell’attività agrituristica ;
h) iniziare l’attività agrituristica, pena la decadenza dal-l’iscrizione, entro due anni dall’iscrizione nell’elenco provinciale fatti salvi impedimenti non dipendenti dalla loro volontà. In tal caso, su richiesta scritta motivata, la Commissione Provinciale per l’Agriturismo può conce-dere deroghe ai tempi di inizio dell’attività.

 

La vigilanza ed i controlli (art. 19 - L.R. n. 9/97)

Gli Ispettori di Vigilanza regionali o provinciali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono riconosciuti Ufficiali di Polizia giudiziaria.

La Regione e le Province, tramite gli Ispettori di Vigilanza, effettuano verifiche sullo svolgimento delle attività nelle aziende agrituristiche nel rispetto delle norme previste dalla L.R. n. 9/97.

La Commissione Agrituristica controlla il rispetto del Piano agrituristico aziendale.

Le Sanzioni (art. 20 - L.R. n. 9/97)

Chiunque eserciti un’attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L.15.000.000 ed alla immediata chiusura dell’azienda agrituristica.

In caso di violazione della L.R. n. 9/97, si applicano le seguenti sanzioni amministrative (pagamento di una somma di denaro):

VIOLAZIONE L.R. n. 9/97    OGGETTO (in sintesi)                                   SANZIONE

Art. 2 – c.2 lett. c)     Superamento percentuali max mat.prime/prodotti non tipici    da € 516,45 a € 1549,39

Art. 3 – c.2° lett. a) b) c)  Superamento limiti attività approvati da € 516,45 a € 1549,39

Art. 4 – c. 4°      Utilizzo personale non aziendale  da € 103,29 a € 309,87

Art. 9 – c. 3°  Improprio utilizzo denom.ne "agriturismo"  da € 516,45 a € 1549,39

Art.13           Mancato assolvimento obblighi dell'operatore  da € 258,22 a € 516,45

In caso di più violazioni nel corso dell’anno degli obblighi di cui alla lettera c) del comma secondo dell’art. 2 della L.R. n. 9/97, viene disposta dal Sindaco del Comune dove ha sede l’azienda agrituristica la sospensione dell’autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.

Per l’applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla Legge Regionale 28 gennaio 1997 n. 10 e dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Delle sanzioni è data comunicazione alla Provincia.

Il rapporto di complementarietà

Il Piano agrituristico deve essere redatto sull'apposito modello predisposto dalla Regione Veneto presentandolo alla Commissione Agrituristica Provinciale sia per la sua prima rilevazione in sede d'iscrizione dell'operatore, sia per eventuali aggiornamenti (termine ultimo: 31 ottobre). Gli interessati devono compilare i prospetti relativi alla situazione agricola esistente, alla forza lavoro utilizzata in azienda, alla previsione per la futura attività agricola ed alla rilevazione dell’attività agrituristica esistente o prevista.

Sulla base dei dati inidicati nel Piano è calcolato il Rapporto di Complementarità che per essere regolare dovrà essere maggiore di 1 indicando, in tal modo, la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica.

Per il calcolo del suddetto rapporto è conteggiato il numero delle ore lavorative annue necessarie per lo svolgimento di entrambe le attività utilizzando i parametri previsti dal Regolamento attuativo n. 2 del 12 settembre 1997 e dal Regolamento CEE 7.

 30.04.2013